Ho tradito, posso perdere l'affidamento dei figli?

È una delle domande che mi viene rivolta più spesso durante le consulenze in materia di separazione. Nell’emotività di una crisi coniugale, il timore di “perdere” i propri figli a causa di un tradimento è reale. Molte persone arrivano in studio convinte che un’infedeltà possa automaticamente compromettere il rapporto con i figli o influire sull’affidamento.
Ma è davvero così? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no.
Il diritto distingue il ruolo di coniuge da quello di genitore
Nel nostro ordinamento il rapporto di coppia e il rapporto genitoriale sono due piani distinti.
Essere stati un partner infedele non significa essere un cattivo genitore.
Quando il Tribunale deve decidere in materia di affidamento, il criterio fondamentale non è la “colpa” nella fine del matrimonio, bensì il superiore interesse del minore.
Questo significa che il giudice non è chiamato a dare un giudizio morale sulla vita sentimentale degli adulti, ma a verificare quale soluzione garantisca al bambino:
• stabilità emotiva;
• continuità affettiva;
• serenità;
• equilibrio nella crescita.
Per questo motivo, la regola generale rimane quella dell’affidamento condiviso, che tutela il diritto del figlio a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori.
E l’addebito della separazione?
Qui nasce spesso molta confusione.
L’infedeltà può avere rilievo ai fini dell’addebito della separazione, ma si tratta di un tema che riguarda esclusivamente i rapporti tra i coniugi.
Le conseguenze dell’addebito sono principalmente patrimoniali, ad esempio:
• perdita del diritto all’assegno di mantenimento;
• perdita di alcuni diritti successori.
Nulla di tutto questo comporta automaticamente limitazioni sull’affidamento dei figli.
Quando il comportamento personale può diventare rilevante?
La situazione cambia solo quando la condotta del genitore crea un concreto pregiudizio per il minore.
Non basta un tradimento.
Non basta una nuova relazione.
Non basta la sofferenza dell’altro coniuge.
Serve la prova che il comportamento del genitore abbia effetti negativi reali sul benessere del figlio.
Ad esempio:
• utilizzare i figli come strumento di conflitto;
• ostacolare il rapporto con l’altro genitore;
• trascurare i doveri genitoriali;
• esporre il minore a situazioni violente o destabilizzanti.
In questi casi il giudice può intervenire anche modificando le modalità di affidamento.
La vera domanda che il giudice si pone
Non è:
“Chi ha tradito?”
Ma:
“Quale genitore è oggi maggiormente in grado di garantire equilibrio e serenità al figlio?”
Ed è una differenza enorme.
In conclusione
Tradire il partner non equivale a tradire i figli.
Quello che il Tribunale valuta non è la fine della relazione sentimentale, ma la capacità di ciascun genitore di continuare a svolgere il proprio ruolo con responsabilità, equilibrio e rispetto del benessere del minore.
Il diritto di famiglia non punisce le scelte sentimentali.
Protegge i bambini.

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