Affido e collocamento: due concetti diversi

Quando i genitori si separano, uno degli aspetti più delicati riguarda l’organizzazione della vita dei figli. In questo ambito è fondamentale distinguere tra affido e collocamento, due concetti spesso confusi ma in realtà diversi. L’affido riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale, cioè le decisioni più importanti sulla vita del minore – come scuola, salute ed educazione – e, nella generalità dei casi, resta condiviso tra entrambi i genitori, salvo situazioni particolari. Il collocamento, invece, individua il luogo in cui il figlio vive prevalentemente e disciplina la distribuzione dei tempi di permanenza con ciascun genitore, incidendo quindi sulla quotidianità.

Il principio di bigenitorialità

Il nostro ordinamento, in particolare attraverso l’art. 337-ter c.c., riconosce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, secondo il principio di bigenitorialità. Questo principio non si limita a una condivisione formale delle decisioni, ma richiede una presenza concreta nella vita dei figli, fatta di tempi, relazioni e responsabilità quotidiane.

Collocamento paritetico: quando è possibile

In questo contesto si inserisce il tema del collocamento paritetico, che prevede una ripartizione equilibrata dei tempi tra i genitori. Si tratta di una soluzione sempre più richiesta, ma che non rappresenta una regola automatica: affido condiviso e collocamento paritetico non coincidono. Il fatto che entrambi i genitori partecipino alle decisioni non implica necessariamente che i figli debbano trascorrere lo stesso tempo con ciascuno di essi. La scelta del collocamento, prevalente o paritetico, deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle esigenze concrete del minore, della sua età, delle abitudini di vita, della distanza tra le abitazioni e della capacità dei genitori di cooperare.

L’intervento della Corte di Cassazione

Proprio per evitare applicazioni automatiche, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1486 del 20 gennaio 2025, è tornata a pronunciarsi sul tema del collocamento dei minori, con una decisione destinata a incidere in modo rilevante sulla giurisprudenza di merito. Superando un’impostazione che tendeva a prediligere la figura materna, soprattutto nei primi anni di vita, la Corte ha chiarito che il collocamento paritetico non può essere escluso a priori, neppure in ragione della tenera età del minore. La decisione deve sempre basarsi su una valutazione concreta delle specifiche esigenze del figlio, nel rispetto del principio di bigenitorialità.

Le conseguenze sul mantenimento

Il collocamento incide anche sugli aspetti economici. In presenza di un regime paritetico e di condizioni economiche simili, ciascun genitore può provvedere direttamente alle spese durante i periodi di permanenza del figlio, mentre le spese straordinarie vengono ripartite. Se invece vi è una disparità reddituale, può essere previsto un assegno di mantenimento per garantire al minore un tenore di vita equilibrato.

Per riassumere

In definitiva, non esistono soluzioni standard: affido condiviso e collocamento paritetico non sono la stessa cosa e quest’ultimo non è automatico. Ogni decisione deve essere costruita su misura, con un unico vero criterio guida: il superiore interesse del minore e il suo diritto a crescere con entrambi i genitori presenti e coinvolti, quando possibile.

Se hai bisogno di una consulenza online o nel mio studio a Fano, contattami per fissare un apputamento!

Torna in alto