Convivenza o matrimonio?

COSA CAMBIA LEGALMENTE?
“Avvocato, ma dopo tutti questi anni insieme… davvero non ho alcun diritto?”

È una delle domande che viene spesso posta, soprattutto da persone che hanno condiviso una vita intera con il proprio partner senza sposarsi e che si trovano a dover affrontare una separazione oppure la perdita del compagno/compagna.

Negli ultimi anni la convivenza è diventata una scelta sempre più frequente che per alcuni rappresenta un’unione più libera e meno “vincolante” del matrimonio mentre per altri è semplicemente una scelta naturale, fatta senza interrogarsi troppo sulle conseguenze legali.

Il problema è che spesso le differenze tra matrimonio e convivenza vengono comprese solo quando nasce un conflitto.

CHE COS’È LA CONVIVENZA DI FATTO?

La convivenza di fatto, spesso definita anche convivenza more uxorio, è stata disciplinata espressamente dalla Legge n. 76/2016, la cosiddetta Legge Cirinnà.

Secondo la legge, sono conviventi di fatto due persone:

  • maggiorenni;
  • unite stabilmente da un legame affettivo;
  • legate da reciproca assistenza morale e materiale;
  • non sposate;
  • non unite civilmente;
  • non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione.

La convivenza di fatto può essere liberamente registrata all’anagrafe, pur essendo valida anche senza registrazione; tuttavia, in assenza di formalizzazione, sarà più difficile dimostrarne l’esistenza e non troveranno applicazione molte delle tutele previste dalla Legge Cirinnà, con possibili problematiche soprattutto nel momento in cui il rapporto termina.

QUALI DIRITTI SPETTANO AI CONVIVENTI?

Prima ancora della Legge Cirinnà, la giurisprudenza aveva già riconosciuto ai conviventi alcune forme di tutela, soprattutto sulla base dei principi di solidarietà e assistenza reciproca.

Ad esempio, i conviventi hanno:

  • diritto reciproco di visita e assistenza in caso di ricovero o malattia;
  • diritto di accesso alle informazioni sanitarie;
  • possibilità di designare il partner per le decisioni mediche;
  • facoltà di indicare il convivente per decisioni relative alla donazione degli organi, ai funerali o al trattamento del corpo dopo la morte.

Molto importante è anche la possibilità di nominare il convivente come amministratore di sostegno oppure rappresentante in caso di futura incapacità.

La legge riconosce inoltre alcune tutele economiche.

Ad esempio:

il convivente che lavori stabilmente nell’impresa dell’altro ha diritto a partecipare agli utili e agli incrementi aziendali, in misura proporzionata al lavoro svolto.

Inoltre, in caso di cessazione della convivenza, il giudice può riconoscere il diritto agli alimenti al convivente che:

  • versi in stato di bisogno;
  • non sia economicamente autosufficiente.

Ma attenzione: si parla di alimenti, non di assegno di mantenimento come nel matrimonio.

LA CASA FAMILIARE: IL TEMA CHE CREA PIÙ CONFLITTI

Uno degli equivoci più diffusi riguarda la casa.

Molte persone credono che non sposarsi le metta al riparo dal rischio di perdere l’immobile in caso di separazione ma in realtà non è sempre così.

Quando ci sono figli, il Giudice può assegnare la casa familiare al genitore con cui i minori vivono prevalentemente, anche se quel genitore non è proprietario dell’immobile.

E questo vale:

  • nel matrimonio;
  • nella convivenza;
  • nelle unioni di fatto.

Per il Giudice conta il benessere dei figli, non lo stato civile dei genitori.

Al di fuori della presenza di figli, invece, la situazione cambia molto.

Se la casa è intestata a uno solo dei conviventi:

  • l’immobile resta esclusivamente suo;
  • l’altro convivente non acquisisce automaticamente alcun diritto reale sulla casa.

Lo stesso vale per gli immobili in locazione:

  • il contratto rimane intestato al titolare;
  • salvo specifiche ipotesi previste dalla legge.

 

COSA SUCCEDE SE IL CONVIVENTE MUORE?

Il convivente NON è erede legittimo.

Questo significa che, in assenza di testamento, il partner superstite potrebbe non ereditare nulla e l’eredità andrà ai parenti del defunto secondo le normali regole successorie.

In relazione alla casa familiare, tuttavia, la legge riconosce alcune tutele seppur limitate.

Se il convivente deceduto era proprietario dell’immobile:

  • il superstite può continuare ad abitarvi per almeno due anni;
  • oppure per un periodo pari alla durata della convivenza, fino a un massimo di cinque anni.

Se invece l’immobile era in locazione:

  • il convivente superstite può subentrare nel contratto di affitto.

Attenzione, però, perché sono tutele che NON equivalgono ai diritti successori del coniuge ed è per questo che, nelle convivenze stabili, il testamento diventa uno strumento fondamentale di protezione.

 

E PER I FIGLI? CAMBIA QUALCOSA?

Per i figli non cambia nulla ed è forse il chiarimento più importante.

I figli nati da genitori conviventi hanno esattamente gli stessi diritti dei figli nati nel matrimonio.

Allo stesso modo:

  • i doveri dei genitori sono identici;
  • le regole sull’affidamento sono le stesse;
  • il Giudice guarda esclusivamente all’interesse del minore.

Dal punto di vista dei figli, oggi, non cambia nulla, la vera differenza riguarda soprattutto i rapporti patrimoniali tra gli adulti.

 

CONVIVENZA O MATRIMONIO: QUAL È LA SCELTA GIUSTA?

Non esiste una risposta valida per tutti.

Esiste però una differenza enorme tra scegliere consapevolmente e scegliere senza conoscere le conseguenze giuridiche della propria decisione.

Molto spesso le persone si rivolgono ad un professionista solo quando la relazione è già finita, quando ci sono tensioni economiche, immobili da dividere o diritti da rivendicare ma a quel punto molte tutele che si pensava esistessero, semplicemente non sono applicabili.

Conoscere la differenza tra matrimonio e convivenza non è una questione burocratica è una forma di tutela personale, patrimoniale e familiare.

Se hai bisogno di una consulenza online o nel mio studio a Fano, contattami per fissare un apputamento!

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