Incidente senza testimoni

Come provare chi ha ragione?

Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti è un tema che coinvolge molte famiglie e che spesso genera dubbi e conflitti. Sebbene il legame affettivo tra nonni e nipoti rappresenti un valore importante, la legge italiana pone sempre al centro una priorità assoluta: il superiore interesse del minore.
Molti ritengono che il semplice rapporto biologico sia sufficiente a garantire il diritto di vedere e frequentare i propri nipoti ma in realtà la normativa e la più recente giurisprudenza tracciano confini ben precisi. L’esistenza del legame di sangue, da sola, non è sempre sufficiente per ottenere tutela giudiziaria.
Una significativa sentenza del Tribunale per i Minorenni delle Marche del 3 novembre 2025 offre un’importante occasione per comprendere come questi principi vengano applicati nella pratica. I giudici hanno infatti ribadito un concetto fondamentale: il legame familiare non può mai prevalere sul benessere psicofisico del bambino.


COSA PREVEDE LA LEGGE
L’art. 317-bis del Codice Civile stabilisce che gli ascendenti hanno il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e, se tale diritto viene ostacolato, possono rivolgersi al giudice.
La norma contiene però una precisazione fondamentale: ogni decisione deve essere adottata nell’esclusivo interesse del minore. Ciò significa che il diritto dei nonni non è automatico né assoluto. Il giudice deve sempre verificare se la frequentazione rappresenti un beneficio concreto per il bambino.


LA DECISIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE
La vicenda in esame (sentenza del 03 novembre 2025) riguardava una nonna materna che chiedeva di poter incontrare il nipote senza la supervisione dei genitori.
Attraverso le relazioni dei Servizi Sociali e del Consultorio Familiare, il Tribunale ha accertato la presenza di una significativa instabilità emotiva e comportamentale della richiedente, accompagnata da una scarsa consapevolezza delle proprie difficoltà.
Per questo motivo il ricorso è stato rigettato.
La decisione non è dipesa dall’assenza di affetto della nonna nei confronti del nipote, bensì dalla valutazione del Tribunale secondo cui la frequentazione richiesta, nelle modalità prospettate dalla ricorrente, non risultava sufficientemente idonea a garantire il benessere e la serenità del minore.


I CRITERI UTILIZZATI DAL GIUDICE
La sentenza evidenzia due principi fondamentali.
Da un lato, il rapporto con i nonni deve rappresentare un valore aggiunto per la crescita del bambino, contribuendo al suo equilibrio affettivo ed educativo.
Dall’altro, la frequentazione non deve esporre il minore ad alcun rischio o pregiudizio. Un adulto che non riesce a gestire adeguatamente le proprie fragilità può infatti trasferire sul bambino tensioni e dinamiche che non gli appartengono.
In sostanza, non basta essere nonni: occorre dimostrare di poter essere una presenza positiva e stabile nella vita del minore.


UN DIRITTO CHE APPARTIENE ANCHE AI NIPOTI
L’art. 337-ter del Codice Civile riconosce inoltre al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo familiare.
Questo significa che il rapporto tra nonni e nipoti non tutela soltanto un interesse degli adulti, ma anche un diritto del bambino. Per tale ragione il giudice può intervenire quando tale relazione viene ostacolata senza motivazioni valide.


NULLA È DEFINITIVO
Un aspetto importante della decisione riguarda il principio del rebus sic stantibus. In materia minorile i provvedimenti possono essere modificati quando cambiano le circostanze.
Se in futuro la persona interessata dovesse acquisire una maggiore stabilità emotiva o intraprendere un percorso di supporto adeguato, la situazione potrebbe essere rivalutata e una nuova richiesta potrebbe essere esaminata dal giudice.


IN CONCLUSIONE
La sentenza del Tribunale per i Minorenni delle Marche chiarisce che il diritto dei nonni a frequentare i nipoti esiste ed è riconosciuto dalla legge, ma non può essere considerato incondizionato ed automatico.
Il criterio decisivo resta sempre il benessere del minore. Il legame di sangue e l’affetto sono elementi importanti ma ciò che il giudice valuta concretamente è la capacità dell’adulto di rappresentare una presenza equilibrata, sicura e positiva nella vita del bambino.
In definitiva, il diritto alla frequentazione non nasce soltanto dalla parentela, ma dalla possibilità di contribuire realmente alla crescita serena ed armoniosa del minore.

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